Licenziamento durante il divieto fino al 31.12.2020: diritto alla NASpI
Il lavoratore che sia stato licenziato per giustificato motivo oggettivo (ragioni economiche, soppressione del posto di lavoro etc.) durante il blocco dei licenziamenti (art. 46 D.L. 18/2020 c.d. Decreto Cura Italia) ha comunque diritto a percepire l’indennità di disoccupazione (c.d. NASpI).
Non rilevano valutazioni in ordine alla validità ed efficacia del licenziamento, come confermato dall’INPS con il messaggio n. 2261/2020.
In questi casi, è bene sapere che la NASpI verrà erogata con riserva di restituzione nell’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di impugnazione giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel proprio posto di lavoro.
In ques’ipotesi, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com (reperibile al link http://bit.ly/ModelloNASpI), l’esito del contenzioso con il datore.
La NASpI dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decida di esercitare la facoltà di revoca del licenziamento: in questo caso sarà onere del dipendente riprendere la propria attività lavorativa.
Ricordiamo a tutti che la richiesta di NASpI può essere presentata tramite il portale INPS accedendo al seguente linkhttp://bit.ly/RichiestaNASpi

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