Quarantena, sorveglianza fiduciaria e isolamento: quali differenze per il lavoratore?
Con il messaggio n. 3653 l’Inps offre un importante chiarimento relativo al trattamento economico spettante ai lavoratori sottoposti in quarantena ovvero in sorveglianza precauzionale.
L’Istituto coglie l’occasione per evidenziare come, da una parte, nell’attuale contesto emergenziale siano state fortemente incentivate modalità alternative di svolgimento dell’attività lavorativa (es. Smart Working) e, dall’altra, come i casi di quarantena (disposta nei casi di stretto contatto con altro soggetto risultato positivo al covid) e sorveglianza precauzionale per i soggetti fragili non comportino in realtà una effettiva impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa.
Sulle basi di questi presupposti, quindi, l’Inps chiarisce che nei casi in cui il lavoratore continui a svolgere la propria attività in forma agile, benché sottoposto a quarantena o a sorveglianza precauzionale, a questo sarà dovuta l’ordinaria retribuzione lavorativa da parte del datore di lavoro.
Nei casi in cui, invece, la patologia da Covid – 19 venga accertata, a prescindere che essa si manifesti in forma sintomatica o asintomatica, e il soggetto sia quindi posto in isolamento, al medesimo sarà applicato il trattamento previdenziale della malattia con il riconoscimento della relativa indennità come disposto dall’art. 26, comma 6 del D.L. “Cura Italia”.

Hai dubbi o vuoi metterti in contato con noi?
Scrivici a puntolegaletov@gmail.com oppure inviaci un massaggio su Whatsapp al +39 327 219 1488
Rispondi