D.P.C.M. del 04.11.2020: ZONA ARANCIO.

Quali sono le misure previste dal D.P.C.M. 04.11.2020 per le zone arancio?

In questo contesto viene vietato:

– lo spostamento in entrata e in uscita dalla Regione.

– è vietato lo spostamento al di fuori del Comune di residenza salvo che per esigenze di lavoro, studio, necessità o per usufruire di servizi non presenti nel Comune di residenza.

– circolare dalle 22.00 alle 5.00 (se non per esigenze lavorative, di salute o comprovate necessità) con correlata reintroduzione dell’autocertificazione.

– sono sospese tutte le attività di ristorazione tranne le mense, i catering, il servizio a domicilio e l’asporto fino alle ore 22.

– l’obbligo di svolgimento della didattica a distanza per le scuole superiori (secondarie di secondo grado), salvo particolari esigenze che richiedono la presenza degli alunni.

– l’obbligo di svolgere la didattica a distanza per le università salvo che particolari esigenze che impongono la presenza.
Possono svolgere attività in presenza gli studenti del primo anno.

– la chiusura dei negozi presenti all’interno dei centri commerciali durante i giorni festivi e prefestivi ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

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