Disabilità: le tutele previste dalla legge n. 104/1992.
Come è noto, la famosa legge n. 104/1992 è la principale fonte di disciplina per la tutela e l’assistenza dei soggetti con handicap gravi.
Tale provvedimento prevede una serie di strumenti di aiuto per i lavoratori disabili e per i lavoratori che prestano assistenza a familiari con patologie invalidanti.
Il più conosciuto di questi è sicuramente il permesso retribuito, ma vi sono altri istituti che possono essere richiesti dal lavoratore che si trova a dover assistere un soggetto debole, soprattutto se questo è un lavoratore-genitore di un figlio con handicap.
Tali strumenti è bene conoscerli perchè può capitare di doversi assentare da lavoro per assistere un genitore o un nonno anziano e tante volte la domanda che viene da porsi è: ma la posso chiedere la “leggecentoquattro”? e.. come funziona la “leggecentoquattro”?
Vediamolo assieme!
Innanzitutto è bene sapere che possono essere BENEFICIARI solo il lavoratore che presenta menomazioni gravi (accertate da apposita struttura sanitaria) o il famigliare parente o affine entro il grado di un soggetto portatore di handicap.
Per quanto riguarda il lavoratore disabile ma idoneo all’attività lavorativa, questo può beneficiare dell’ordinario congedo retribuito di 3 giorni al mese, da usare anche frazionato a ore (per esempio sei mezze giornate), o, in alternativa, di un permesso orario di due ore al giorno per tutto il mese (2 ore se l’orario di lavoro è almeno di 6 ore al giorno, altrimenti un ora solamente).
Inoltre, il lavoratore disabile potrà, ove possibile, scegliere la sede di lavoro più vicina al suo domicilio.
Per quanto riguarda invece il lavoratore dipendente, parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo se quelli del secondo sono assenti o ultrasessantacinquenni) del familiare disabile, questo potrà beneficiare del comune permesso retribuito di 3 giorni al mese (utilizzabili anche a ore) o, in situazioni di particolare gravità, potrà richiedere per una volta soltanto il congedo straordinario di 2 anni.
Questo, inoltre, gode dello speciale privilegio di non poter essere trasferito dal datore di lavoro in altra sede produttiva senza aver prestato il consenso e, ove possibile, può anche scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza del familiare disabile.
Per i lavoratori che sono anche genitori di figli con patologie invalidanti, questi hanno la possibilità di richiedere, in alternativa tra loro:
– il permesso di tre giorni al mese, usufruibili anche in maniera frazionata;
– il permesso di due ore al giorno per tutti i giorni lavorativi del mese fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
– il prolungamento del congedo di maternità/paternità facoltativo, fino a 3 anni, da beneficiare in maniera continuativa e frazionata e richiedibile entro il 12 anno del figlio.
Per quanto riguarda infine il pagamento dell’indennità, questa sarà anticipata dal datore di lavoro il quale, poi, andrà a richiederla all’INPS.
L’indennità giornaliera sarà corrispondente all’importo dell’ultima retribuzione percepita, tranne nel caso di prolungamento del congedo di maternità/paternità facoltativo, che sarà corrisponderà al 30% della retribuzione.

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