Firmato il nuovo D.P.C.M. 4.12.2020

In vigore da oggi il nuovo provvedimento del Governo.
Ecco le principali misure.

Cultura (art. 1, lett. r)
È consentita l’apertura delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Rimangono sospesi: le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Università (art. 1, lett. t)
Le attività formative e curricolari delle Università si svolgono a distanza.
Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Possono essere svolte in presenza nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti:

  • le attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli vigenti;
  • le attività formative e curricolari degli insegnamenti rivolte a classi dal numero ridotto di studenti;
  • le attività di laboratorio;
  • esami e sedute di laurea

Negozi (art. 1, lett. f)
Fino al 6 gennaio 2021, l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00.
Rimangono chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali e dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.
Sono escluse dal divieto farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ,ed edicole.

Scuole (art. 1, lett )
Dal 7 gennaio sarà garantita al 75% la didattica in presenza agli studenti delle scuole superiori.
Nelle eventuali zone rosse permangono i divieti in vigore e pertanto gli studenti delle superiori e della classi I e II media svolgono la didattica a distanza.

Patenti (art. 1, lett. s)
Sono consentiti, anche a distanza, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dalla motorizzazione civile e scuole per il conseguimento delle patenti.
Nelle zone rosse continuano ad essere sospese le prove per le patenti B, BE.

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