Le Indennità COVID nel decreto Sostegni

Nel decreto Sostegni sono state confermate le indennità Covid nel decreto Ristori, il pagamento avverrà in un unica soluzione. Scopriamo assieme le novità nelle nostre slide.

Lavoratori dello spettacolo

Beneficiano dell’indennità i lavoratori dello spettacolo che abbiano:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito derivante non superiore a 75.000 euro
  • almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Non hanno diritto all’indennità i titolari: di pensione, di NASpI, di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

La domanda va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021.

Lavoratori dello sport

L’indennità in favore degli sportivi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 varierà nel suo ammontare in base ai compensi percepiti relativamente all’attività sportiva nell’anno di imposta 2019.

Sarà pari a:

a) euro 3.600, per compensi in misura superiore ai 10.000 euro annui;

b) euro 2.400, per compensi in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui

c) euro 1.200 per compensi in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

L’indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre indennità emergenziali.

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