Il Patto di Prova nel contratto di lavoro
Il contratto di lavoro può prevedere in alcuni casi l’inserimento di un patto di prova.
Ma di cosa si tratta, nello specifico?
Il patto di prova è uno strumento, previsto nel codice civile all’art. 2096, che consente alle parte di valutare la reciproca convenienza di rendere definitivo il rapporto di lavoro.
In altre parole, durante il periodo di prova, sia il lavoratore che il datore di lavoro si valutano reciprocamente per decidere se continuare la collaborazione o interromperla fin da subito.
Tale strumento, però, per essere valido, deve presentare delle caratteristiche ben determinate.
La prima riguarda senza dubbio la forma che deve essere scritta, non potendo in alcun modo il patto di prova essere concluso in forma orale.
La seconda caratteristica è che il patto di prova deve indicare in maniera specifica la mansione in relazione alla quale il lavoratore o la lavoratrice dovrà effettuare la prova.
La mancanza di una di queste due caratteristiche provocherà la nullità del patto e il rapporto di lavoro si considererà definitivo sin dall’Inizio.
Gli effetti del patto di prova sono importanti ed è bene conoscerli.
Durante il patto di prova, infatti, le parti possono recedere dal contratto senza alcun obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva. Inoltre, il recesso potrà essere anche immotivato.
Si ricorda tuttavia che il lavoratore vanta un vero e proprio diritto all’esecuzione del patto di prova e, quindi, il datore dovrà consentire al prestatore di svolgere la prova in maniera effettiva senza poter recedere dal contratto in maniera arbitraria per motivi non inerenti al lavoro.
Per quanto riguarda la durata del periodo di prova, infine, l’art. 2096 c.c. nulla dispone a riguardo lasciando la disciplina di tale profilo ai Contratti Collettivi Nazionali.
In ogni caso, la durata del periodo di prova determinata tra le parti dovrà essere indicata nel contratto di assunzione o in separato accordo scritto.

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