D.L. Fiscale: misure a sostegno dei genitori

Ad un mese dall’inizio della scuola il Governo interviene per garantire ai genitori con figli, a cui stata sospesa l’attività scolastica, di usufruire di alcuni congedi straordinari:

Congedo retribuiti

Il lavoratori genitori di figli minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro, alternativamente all’altro genitore, in caso di:

– della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;

– isolamento a seguito dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio;

– della quarantena del figlio disposta dall’ASL.

Il congedo avrà la stessa durata della sospensione del figlio dall’attività scolastica (scuole chiuse, isolamento, quarantena).

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria ed è indennizzato in una misura pari al 50%della retribuzione.

Congedo non retribuito

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il congedo (retribuito o meno) è riconosciuto alternativamente ad uno dei genitori. Non è possibile usufruire di tali misure se uno dei due genitori è inoccupato o non sta lavorando.

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