IL PERIODO DI PROVA PUÒ ESSERE RIPETUTO?

Con il post di oggi torniamo a parlare di periodo di prova, argomento già affrontato con l’uscita dello scorso 27 aprile 2021.

In tale occasione spiegavamo come il patto di prova rappresentasse uno strumento utile per datore di lavoro e lavoratore per valutarsi a vicenda, al fine di capire l’opportunità e la convenienza di una futura collaborazione professionale.

Sempre in tale occasione, ricordavamo che:

  • La disciplina del patto di prova è contenuta all’art. 2096 del codice civile;
  • Non è prevista una durata minima del periodo di prova, nel senso che la disciplina codicistica nulla riferisce sul punto. È frequente però che siano le parti sociali a stabilirne una durata massima e che questa venga poi indicata nei diversi CCNL di settore;
  • Durante il periodo di prova, sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere liberamente dal contratto di lavoro. Permane in ogni caso in capo al lavoratore un diritto di svolgere fattivamente il periodo di prova, dando concreta dimostrazione delle proprie capacità professionali.

Rinfrescate queste regole sul patto di prova, oggi rispondiamo ad un quesito che in molti ci hanno fatto nell’ultimo periodo, soprattutto ragazzi e ragazze impegnati in lavori precari caratterizzati da una successione di contratti a termine.

Nello specifico, questi ci hanno chiesto se, ove riassunti dal medesimo datore di lavoro per lo svolgimento delle stesse prestazioni svolte con contratto precedente (magari cessato qualche mese prima), era lecita la previsione di un nuovo periodo di prova.

A questa domanda, ha risposto la Corte di Cassazione con una recente sentenza, attraverso la quale ha chiarito che, in linea di massima, se le condizioni di lavoro rimangono le medesime e non trascorre tanto tempo tra un rapporto di lavoro e l’altro, il periodo di prova deve ritenersi inutile (e quindi, illegittimo) visto che le capacità del lavoratore devono ritersi già verificate in precedenza.

Laddove, invece, si verifichino dei cambiamenti sostanziali (della prestazione o dell’attività lavorativa in genere) o trascorra tanto tempo tra un contratto di lavoro e l’altro, allora il datore potrà legittimamente avere la necessità di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

Se hai dubbi o questioni da rivolgerci sul periodo di prova o su altri istituti del diritto del lavoro, non esitare a contattarci all’indirizzo mail puntolegaletov@gmail.com e ricordati, comunque, di visitare i nostri canali social Facebook e Instagram e il nostro sito internet http://www.puntolegaletov.com.

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