Orario di lavoro: i contratti part time e full time
Nei contratti a tempo pieno, l’orario normale di lavoro è generalmente fissato in quaranta ore settimanali, anche se i contratti collettivi possono stabilire, solo per i lavoratori a cui il contratto collettivo viene applicato, un orario di lavoro settimanale di durata inferiore.
Tale quantificazione rappresenta la misura dell’estensione temporale ordinaria della prestazione lavorativa, oltre alla quale si ricade nel lavoro straordinario con il diritto ad una maggiorazione retributiva o ad un riposo compensativo (banca ore). Da ricordare che la misura massima di lavoro straordinario non può essere superiore a 250 ore annue e che la maggiorazione retributiva viene, di norma, determinata dai CCNL di settore.
L’orario normale di lavoro, poi, potrà essere liberamente distribuito nei giorni della settimana (5 o 6, di norma) e nelle fasce di ciascun giorno (mattina, pomeriggio, notte), in base alle esigenze organizzative del datore di lavoro e agli usi vigenti nel settore merceologico di riferimento, rispettando comunque il diritto del lavoratore di riposare per almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Tale ultimo parametro, indirettamente, individua anche la durata massima dell’attività lavorativa giornaliera, che non potrà mai superare le 13 ore consecutive.
Tale periodo di riposo non deve essere confuso con il riposo settimanale, ovvero quel diritto del lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche per un periodo continuativo non inferiore a 24 ore ogni sette giorni, che di regola deve coincidere con la domenica.
Nei contratti a tempo parziale, invece, l’orario di lavoro è convenzionalmente stabilito dalle parti in sede di assunzione e viene determinato in percentuale rispetto all’orario normale di lavoro.
Per esempio, se l’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali e un lavoratore viene assunto con un contratto part time al 50%, significherà che lavorerà solamente 20 ore a settimana.
La collocazione temporale dell’attività lavorativa all’interno della settimana determina la tipologia di contratto a tempo parziale, potendo questo essere orizzontale, verticale o misto.
Se un contratto part time è verticale, significa che il lavoratore lavorerà solo alcuni giorni della settimana (o del mese) osservando, però, un tempo pieno di lavoro giornaliero.
Se, invece, il contratto a tempo parziale è orizzontale, significa che il lavoratore lavorerà tutti i giorni della settimana ma osserverà un orario giornaliero ridotto.
Nei casi, infine, di contratti part time misti, le due formule si uniscono. In questi casi, di norma, i periodi di lavoro vengono decisi di settimana in settimana (una settimana part time verticale e una settimana part time orizzontale) in base alle esigenze organizzative del datore di lavoro.
Fatta questa distinzione, con riferimento all’orario di lavoro bisogna anche considerare le cause di sospensione dell’attività lavorativa.







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