IL RAPPORTO DI TIROCINIO: DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE.
Il post di oggi rappresenta un nuovo ed importante approfondimento appartenente alla sezione “Le Guide di Punto Legale Tov“, inaugurate a fine dello scorso anno.
Oggi parleremo, più precisamente, del rapporto di Tirocinio, il quale rappresenta indubbiamente uno degli strumenti più utilizzati per consentire ad un soggetto un valido ed adeguato inserimento nel mondo del lavoro.
Sotto tale aspetto, è bene anzitutto ricordare che il rapporto di tirocinio non è un contratto di lavoro ma un efficace strumento di politica attiva, consistente in un periodo di orientamento e formazione volto, come detto, ad un miglior inserimento nel sistema produttivo nazionale.
Come è noto, esistono due diverse tipologie di tirocinio:
- il Tirocinio Curriculare;
- il Tirocinio Extracurriculare;
Per tirocinio curricolare si intendono quei percorsi fomrale di istruzione o di formazione o comunque funzionale al conseguimento di un titolo di studio riconosciuto.
Con il termine tirocinio extracurricolare, invece, viene identificato quel percorso formativo, dedicato a coloro che hanno appena completato un corso di studi (quindi neo laureati o neo diplomati) o che appartengono ad una c.d. fascia debole, finalizzato ad agevolare le scelte professionli attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e la creazione di una opportunità concreta di acquisire una specifica professionalità.
In questo contesto, oltre al tirocinante, compare anche la figura del soggetto promotore (vale a dire l’Ente che formalmente può promuovere ed attivare l’esperienza del tirocinio, ad es. un Ente locale o le Regioni) e il soggetto ospitante (vale a dire la realtà produttiva e lavorativa che ospita il tirocinante).
Il tirocinio viene disciplinato di volta in volta da un accordo scritto, denominato Progetto Formativo Individuale, concordato tra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce:
- Le attività da svolgere e gli obiettivi formativi da conseguire durante il tirocinio;
- la durata del tirocinio e l’orario giornaliero e settimanale;
- l’indennità di partecipazione dovuta dopo aver superato almeno il 70% della durata complessiva del tirocinio;
- le garanzie assicurative.
Al termine del tirocinio, sulla base del piano formativo e del dossier individuale con la valutazione del tutor, è rilasciata al tirocinante un’attestazione finale che documenta le attività effettivamente svolta, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante.
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