Il detenuto in regime di 41 – bis (ord. pen.) può lavorare?
Da un pò di giorni, giornali e talk show stanno ampiamente discutendo di sistemi penitenziari e di c.d. carcere duro, vale a dire del regime di detenzione identificato dalla disposizione 41 – bis dell’ordinamento penitenziario.
Senza farci coinvolgere dalla discussione in atto, noi di Punto Legale Tov abbiamo deciso di cogliere l’occasione per trattare un argomento molto particolare che riguarda il lavoro penitenziario, vero e proprio strumento di rieducazione del soggetto detenuto.
Il lavoro penitenziario, nello specifico, è un vero e proprio rapporto di lavoro di diritto privato, in tutto e per tutto identico a quello comunemente inteso che riguarda tutti noi ma con l’unica e importante caratteristica che il lavoratore è, appunto, un soggetto detenuto presso una casa circondariale, vale a dire un carcere.
L’ordinamento penitenziario individua il lavoro come uno dei più importanti elementi rieducativi del trattamento detentivo, che ha come principale finalità il reinserimento sociale del soggetto.
Il lavoro del detenuto può essere svolto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria o alle dipendenze di soggetti terzi, nei confronti dei quali il lavoratore gode e matura gli stessi diritti dei lavoratori comuni, quali il diritto alla retribuzione, le ferie, la malattia retribuita e il versamento dei contributi assistenziali e pensionistici.
Ai rapporti di lavoro penitenziari si applicano i medesimi CCNL previsti per i rapporti di lavoro ordinari, nonché le norme in materia di diritto del lavoro.
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