LAVORO OCCASIONALE: Le ultime modifiche.
Con la L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) l’esecutivo è tornato a modificare la fattispecie del lavoro c.d. occasionale, a volte chiamato anche lavoro accessorio.
Tale tipologia di rapporto, introdotta nell’ordinamento dal D.lgs. 276/2003, era concepita sostanzialmente per far emergere da una diffusa e “cronica”irregolarità tutti quei rapporti di lavoro caratterizzati da saltuarietà e oggettiva discontinuità.
Tale tipologia contrattuale, dopo esser stata più volte modificata negli anni, tanto da venir addirittura abrogata nel 2017, è nuovamente salita agli onori della cronaca per gli interventi operati recentemente, volti a dare maggior garanzia al lavoratore occasionale.
In tal senso, quindi, è stato innalzato a 10.000,00 € il limite di compenso che l’utilizzatore può destinare alla complessità dei suoi prestatori.
Di contro, questi ultimi potranno percepire complessivamente massimo 5.000,00 € a titolo di compenso per lavoro accessorio, limitati a massimo 2.500,00 € da ogni datore di lavoro.
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