CIRCOLARE INPS n. 32/2023: Anche il lavoratori padre ha diritto alla NASpI in caso di dimissioni.
Lo scorso 20 Marzo 2023 l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità, per i lavoratori padri, di accedere alla NASpI in caso di dimisisoni volontarie durante il periodo di divieto di licenziamento, al pari di quando è già previsto per le lavoratrici madri.
Tale precisazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022 (già oggetto di un nostro post) che ha in parte modificato e aggiornato la disciplina riguardante la tutela della maternità e della paternità.
In particolare, oggetto di particolare attenzione è stato il divieto di licenziamento della lavoratrice madre o del lavoratore padre, che decorre dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
L’INPS a tal proposito ha chiarito che, in caso di utilizzo del congedo di partenità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per tutta la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Nel corso di tale periodo, inoltre, se il lavoratore padre decidesse di rassegnare le proprie dimissioni, lo stesso avrebbe diritto a beneficiare del trattamento di disoccupazione NASpI.
Per conoscere tutti gli aspetti, scorri le slide.
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